Il credito d'imposta sostituisce il superammortamento
Vi aggiorniamo sulle nuove normative contenute nella Legge di bilancio 2019, premesso che comunque si tratterà comunque di “crediti di imposta” fruibili a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione (in quote annuali di pari importo).
Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito di imposta secondo le seguenti opzioni:
- investimenti diversi da quelli riconducibili ad Industria 4.0 di cui agli Allegati A e B (vecchio superammortamento): credito d’imposta del 6% nel limite massimo di costi ammissibili di 2 Meuro (in 5 quote annuali e pari trattamento per investimenti diretti e in leasing);
- investimenti riconducibili ad Industria 4.0 di cui all’Allegato A (vecchio iperammortamento): credito d’imposta del 40% nel limite massimo di costi ammissibili di 2,5 Meuro e del 20% fino a 10 Meuro (in 5 quote annuali e pari trattamento per investimenti diretti e in leasing);
- investimenti riconducibili ad Industria 4.0 di cui all’Allegato B (vecchio superammortamento Software): credito d’imposta del 15% nel limite massimo di costi ammissibili di 0,7 Meuro (in 3 quote annnuali e considerando anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei Software mediante soluzioni di cloud computing per la quota di competenza).
Per favorire i controlli le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle “disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 commi da 184 a 194”.
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