Superbonus 110%: cosa dice il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta
Fonte: sito Rinnovabili.it
Incentivi all’efficientamento energetico degli edifici, agli interventi di messa in sicurezza, al fotovoltaico domestico e alle colonne di ricarica: ecco uno degli articoli più attesi nel DL Rilancio, approdato in questi giorni nella Gazzetta Ufficiale
Dopo l’ok del Consiglio dei Ministri e la firma del presidente Mattarella, il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) è approdato in Gazzetta. In attesa che cominci l’iter parlamentare per la conversione in legge, è utile approfondire una delle misure più attese del documento. Parliamo del Superbonus 110%, uno dei nuovi incentivi inseriti nel pacchetto di misure fiscali del DL.
La nuova norma è stata fortemente voluta da Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla Presidenza, al fine di garantire un impatto positivo sia sul fronte economico che su quello sociale e ambientale. Ma nonostante faccia parte delle “Misure urgenti […] connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’idea di questo speciale incentivo nasce in tempi non sospetti, come spiega lo stesso Fraccaro. “Credo che il suo valore sia indipendente dall’attuale situazione di crisi – ha dichiarato il Sottosegretario – A maggior ragione, in questo periodo, la ritengo necessaria”.
Leggi l’intervista Fraccaro: il mio Super Ecobonus senza filtri
Di che si tratta? Di una detrazione IRPEF sul modello dei già conosciuti ecobonus e sismabonus di cui alza l’aliquota, aprendo però la porta anche ad altri interventi. Nel dettaglio, il superbonus 110% potrà essere richiesto per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per lavori di efficientamento energetico, di messa in sicurezza dal rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Come funziona il superbonus 110%
La versione finale del DL Rilancio aggiunge alcune piccole novità rispetto alle indiscrezioni fornite nel periodo pre-approvazione. A partire dall’applicazione di sanzioni penali a chiunque ricorrerà in maniera illegittima al superbonus del 100%.
I LAVORI CONSENTITI – La detrazione si applica nella misura del 110 per cento alle spese “documentate e rimaste a carico del contribuente” in precisi ambiti di intervento:
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Max spesa 60.000 euro per unità immobiliare.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti condominiali con impianti centralizzati a condensazione (classe A) o a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è riconosciuta anche alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Max spesa 30.000 per unità immobiliare.
c) Stessi interventi del punto b ma per edifici unifamiliari, purché siano prime case.
d) Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dal tradizionale ecobonus.
Per tutti questi lavori, la detrazione IRPEF è legata all’effettiva efficienza raggiunta. Per la precisione gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. O passare dalla classe B alla A (la più alta) certificando il tutto con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).
SISMABONUS – La stessa aliquota si applica anche per gli interventi anti-sismici. In questo caso il Decreto Rilancio sottolinea però che, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione si abbassa al 90%.
FOTOVOLTAICO E BATTERIE – Il superbonus 110% apre le porte anche a fotovoltaico e batterie, purché l’installazione avvenga assieme agli interventi precedenti. Nel dettaglio la misura si applicherà all’installazione di impianti fv connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro. O nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di ristrutturazione o nuova costruzione il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW.
La detrazione è riconosciuta anche all’installazione “contestuale o successiva” di sistemi di accumulo integrati al fotovoltaico e, in entrambi i casi, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.
RICARICA AUTO – Per la prima volta il bonus si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche negli edifici. Anche in questo caso la richiesta è legata ad un contesto di riqualificazione edilizia.
Quali sono i soggetti che possono godere dei superbonus 110%?
Il Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:
- I condomini
- Le persone fisiche
- Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti con le stesse finalità sociali
- Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Ogni utente ha due possibilità: usufruire direttamente del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo o cederlo direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura. Sconto che in questo caso porterebbe la spesa a zero. A loro volta le imprese potranno utilizzare il bonus per ridurre le tasse o potranno cederlo alle banche ottenendo immediatamente soldi liquidi.
Per poter cedere il super bonus 110%, il contribuente dovrà richiedere un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti di diritto. Il visto potrà essere rilasciato da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.
Multe per i furbetti del Superbonus 110%
Il decreto introduce anche severe sanzioni nei confronti chi volesse usufruire dello strumento in maniera illegittima. Come funziona il sistema di sanzioni? Per ottenere l’incentivo è necessario fornire una certificazione che provi l’effettivo miglioramento dell’edificio, in termini energetici e di messa in sicurezza, in seguito agli interventi. Per quanti dovessero rilasciare attestazioni false o asseverazioni infedeli è prevista una sanzione economica variabile dai 2.000 ai 15.000 euro per singola certificazione fraudolenta.
Ovviamente, per il contribuente decadranno immediatamente i benefici fiscali e dovrà pagare l’intero importo dei lavori. Sulla veridicità delle informazioni vigilerà il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui spetterà anche la verifica delle condizioni che danno diritto al credito d’mposta.